ACCORDO QUADRO

PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA E
DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

16 DICEMBRE 2016

 

TRA

la Fondazione Neuromed, costituita il 03 settembre 2002, con sede legale a Pozzilli (IS) in via Atinense n. 18, C.F. n. 90027150946, rappresentata da Mario Pietracupa, nato a Campobasso il 17/06/1955 e residente a Pozzilli (IS) in via Boschetto n. 30, C.F. PTRMRA55H17B519J, d’ora innanzi denominata “Fondazione”

E

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Roma (00173), Via Orazio Raimondo n. 18, partita Iva n. 02133971008 e codice fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Giuseppe Novelli, nato a Rossano (CS), il 27 febbraio 1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2016

E

Cester Impresa srl, in prosieguo denominato “Cester”, con sede legale in Roma, via Columbia snc, Cap. 00133, codice fiscale n. 11154681008, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Carmine Macrì, nato a Roma il 15.3.1950, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Cester, a quanto segue autorizzato

premesso che

  • la Fondazione ha quali scopi istituzionali quello di promuovere, sostenere ed attuare, direttamente o tramite collaborazioni con altre istituzioni scientifiche e di ricerca nazionali ed internazionali, iniziative volte a favorire attività di ricerca e formazione e di diffusione della cultura in generale;
  • la Fondazione, nell’ambito delle attività di promozione e diffusione della cultura, ha avviato la procedura presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per l’acquisizione della “concessione di scavo e ricerca archeologica” ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii relativamente a una Villa Rustica di età romana, un Santuario di età ellenistica e una Necropoli post-ellenistica rinvenuti in Località Camerelle del comune di Pozzilli (IS);
  • la Fondazione è interessata anche alla valorizzazione di altri beni culturali individuati nell’area dell’Alta Valle del Volturno, con l’obiettivo di integrarli nella più vasta area di interesse denominata indicativamente Parco archeologico “Velthurno” da progettare in modo che gli interventi che verranno ritenuti necessari siano coerenti con un’adeguata conservazione e valorizzazione finalizzata alla pubblica fruizione;
  • le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extrauniversitari pubblici o privati;
  • l’Università svolge attività didattiche, di ricerca e di sviluppo in varie discipline umanistiche e tecnico-scientifiche;
  • Cester è uno Spin off universitario, partecipato dall’Università, che ha tra i suoi scopi statutari lo svolgimento di attività nell’ambito della tutela, valorizzazione, promozione, gestione e comunicazione dei beni culturali;
  • le Parti hanno interesse a sviluppare rapporti di collaborazione su tali temi, di interesse comune, e pertanto intendono stipulare una convenzione per regolare tale rapporto;

considerato che

  • le ragioni della collaborazione tra la Fondazione e l’Università, in particolare attraverso lo spin-off universitario Cester, nascono dal presupposto di un comune interesse e comune vantaggio nella realizzazione delle attività specificate nel successivo art. 3 del presente accordo. Cester, infatti, per l’insieme delle sue competenze e le attività già svolte nel campo oggetto di questa convenzione, rappresenta un organismo di supporto al processo di valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico e naturalistico promosso dalla Fondazione, sia per quanto attiene l’aspetto tecnico-scientifico sia per l’attività formativa.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Articolo 2 – Finalità dell’accordo quadro

Finalità dell’accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell’Università, di Cester e le attività della Fondazione possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, per favorire il processo di valorizzazione e fruizione dei beni archeologici, storici, artistici ed ambientali di particolare interesse per la Fondazione e della loro divulgazione utile anche alla formazione di varie competenze professionali.

Articolo 3 – Oggetto della collaborazione

La collaborazione tra le parti riguarda nello specifico:

  • Esecuzione di interventi di scavo, valorizzazione territoriale, musealizzazione e ricerca archeologica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, sui beni culturali che saranno conferiti e/o dati in concessione o in uso alla Fondazione, la cui Direzione Scientifica è affidata dalle parti all’Università;
  • Realizzazione di progetti di ricerca scientifica, di conservazione e fruizione pubblica, di valorizzazione del patrimonio in concessione o in uso alla Fondazione;
  • Realizzazione di progetti di sviluppo e valorizzazione del territorio locale anche attraverso l’istituzione di parchi archeologici e/o sistemi museali, per il quale la Fondazione può nutrire interesse;
  • Organizzazione e svolgimento di Master di primo e secondo livello in materia di Archeologia e Paesaggi, come pure organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni e seminari, nazionali e/o internazionali, su temi di interesse comune;
  • Realizzazione di pubblicazioni scientifiche.

Articolo 4 – Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, l’Università, Cester e la Fondazione si impegnano mettere a disposizione il proprio personale amministrativo, tecnico e scientifico e a consentire alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività di ricerca e didattica.
Il personale coinvolto nella collaborazione, il piano operativo, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti saranno individuate negli accordi attuativi il presente accordo quadro.

Articolo 5 – Oneri finanziari

Il presente accordo quadro non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati negli accordi attuativi di cui al precedente art. 4, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Per l’esecuzione delle attività oggetto di questa convenzione non potranno scaturire oneri economici e finanziari a carico dell’Università e di Cester.

Articolo 6 – Responsabili dell’accordo quadro

L’Università indica quale proprio referente, la Prof. Andreina Ricci, responsabile scientifico del progetto.
Cester indica quale proprio referente del presente accordo il Prof. Carmine Macrì.
La Fondazione indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Dott. Mario Pietracupa.

Articolo 7 – Rispetto della normativa

Ogni attività prevista nel presente accordo quadro si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell’Università, di Cester e della Fondazione.

Articolo 8 – Responsabilità

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente accordo.

Articolo 9 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell’altra Parte.
Qualora una delle Parti intenda pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, verranno concordati tra le parti coinvolte i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, saranno tenute a citare l’intesa nell’ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
E’ consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant’altro scaturisca dalle attività oggetto dell’accordo.

Articolo 10 – Utilizzazione dei loghi

Le Parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.
In particolare, il logo dell’Università, di Cester e della Fondazione potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo quadro.
L’utilizzazione del logo dell’Università, di Cester e della Fondazione, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’art. 3 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 11 – Copertura assicurativa

L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori della Fondazione per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.
La Fondazione e Cester garantiscono che i propri dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, siano in possesso di copertura assicurativa.

Art. 12 – Obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008

Il personale di tutte le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Articolo 13 – Durata dell’accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto aggiuntivo approvato dagli organi competenti di tutte le parti.
Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi, ove vengano indicati i gravi motivi sopraggiunti che hanno orientato la richiesta di recessione.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i “dati personali” forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’accordo.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall’art.7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 15 – Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale.
Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, sarà competente a decidere in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 16 – Registrazione e spese

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo sono a carico della Fondazione.
Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 17 – Dichiarazioni delle parti

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo quadro è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.